Atto normativo diocesano

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

PREMESSA

Perseguendo le finalità delineate dallo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana l’Associazione diocesana di A.C. avverte l’esigenza di mettersi a servizio dell’Arcivescovo per una collaborazione attiva e si inserisce nel progetto pastorale di volta in volta delineato secondo alcune direzioni fondamentali:

1)- Formazione costante, da parte del Centro Diocesano di tutti gli aderenti ed in particolare dei responsabili parrocchiali;
2)- Presenza “umile” (cfr premessa Statuto del 1969) ma corresponsabilmente creativa e propositiva che valorizzi l’essere associazione, permetta di instaurare relazioni personali autentiche e sia capace di far sperimentare l’essere Chiesa Diocesana;
3)- Attuare i piani pastorali diocesani nella programmazione associativa;
4)- Offrire da laici una testimonianza evangelica nell’ordinario della quotidianità;
5)- Vivere la comunione, “per la globalità della missione della Chiesa” trovando forme di collaborazione con le varie attività sostenute dagli uffici pastorali diocesani, in particolare tradurre in forme concrete la collaborazione con la Caritas, partecipare propositivamente ai Consigli pastorali, diocesano e parrocchiale, alla Consulta laicale.
L’A.C. consapevole del senso della diocesanità come servizio legato alle indicazioni del proprio pastore, sa che nella parrocchia la Chiesa vive il momento più proprio di radicamento nel territorio, perché è nella parrocchia che si verifica il contatto quotidiano con le persone e i problemi vivi di quel determinato territorio e in esso si verifica la possibilità di operare apostolicamente in modo diretto e concreto. L’Associazione sente pertanto il dovere di spronare i propri soci a riappropriarsi della parrocchia intesa come comunità che lavora in un determinato territorio e si relaziona con le realtà che vi insistono per aprirsi alla vita della comunità diocesana.
L’Associazione diocesana è chiamata a svolgere attività di incoraggiamento alle associazioni parrocchiali perché sappiano sviluppare un lavoro di conoscenza di tipo non solo sociologica, ma anche sapienziale, del proprio territorio nel quale realizzare l’annuncio del messaggio di Cristo
Attraverso un impegno intenso di formazione adeguata l’Associazione sente la necessità di prendere ancora una maggiore consapevolezza dei valori che l’A.C.I. incarna e in particolare delle scelte operate circa l’ecclesialità, la laicità, l’unitarietà e organicità, la collaborazione diretta con la gerarchia.
Nella sua dimensione laicale l’A.C. diocesana si impegna ad aiutare i propri aderenti a vivere la concretezza della loro vita alla luce dello Spirito Santo, affinché il suo frutto permei la vita tutta, da quella familiare a quella sociale.
L’ascolto della Parola, la liturgia, la partecipazione quotidiana all’Eucaristia devono essere l’anima di una vita spirituale che si sostiene anche di scelte coerenti per la realizzazione della chiamata alla santità.
L’A.C. diocesana vuole favorire lo spirito di corresponsabilità ecclesiale e sociale attraverso l’esercizio della partecipazione democratica a tutti i livelli.

 

ARTICOLI

Art. 1 COSTITUZIONE

1.1 E’ costituita l’Associazione privata denominata “Associazione Diocesana di Azione Cattolica della Diocesi di Siracusa”.
1.2 L’Associazione riunisce tutti i laici che nella diocesi aderiscono all’Azione Cattolica Italiana vivendone l’esperienza in una delle associazioni parrocchiali o interparrocchiali o in un gruppo parrocchiale o in uno dei suoi movimenti.

1.3 La sua sede è in Siracusa, Piazza Duomo n.5
1.4 L’Associazione Diocesana si pone sotto la protezione della Madonna delle Lacrime e di Santa Lucia.

Art. 2 FINALITA’

2.1 L’Associazione diocesana persegue le seguenti finalità:
a)- promuovere la formazione personale e comunitaria dei suoi aderenti per corrispondere alla universale vocazione alla santità;
b)- accrescere la formazione per una sempre maggiore partecipazione alla missione evangelizzatrice della Chiesa;
c)- offrire alla Chiesa diocesana il proprio specifico contributo per un laicato adulto nella fede per la crescita nella comunione della comunità ecclesiale diocesana e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica. A tal fine, memore della storia e della tradizione siracusana, ricca di testimoni credibili e martiri della fede, consapevole altresì del segno profetico delle lacrime di Maria, intende da un lato privilegiare, nel rispetto della identità associativa, la pastorale familiare e vocazionale, dall’altro, riaffermare la reale attualità della scelta religiosa.
d)- porsi al servizio delle Associazioni Parrocchiali, interparrocchiali, dei gruppi parrocchiali e dei Movimenti, per la crescita delle comunità parrocchiali nella fede e nella comunione e dei propri aderenti nell’impegno della formazione cristiana delle loro coscienze in modo che riescano ad impregnare dello spirito evangelico le varie comunità e i vari ambienti sociali.

Art. 3 COLLEGAMENTO

3.1- L’Associazione diocesana di Azione Cattolica è parte dell’unica Associazione Nazionale dell’Azione Cattolica alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa.
3.2-Essa, per sua natura, tende a collegarsi con altre Associazioni, Gruppi e Movimenti che operano in Diocesi dando vita a vincoli di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, culturale ed economico.

Art. 4 ADESIONE

4.1 L’adesione è l’atto personale con cui si esprime l’impegno ad appartenere all’Azione Cattolica Italiana, di accettarne le finalità e di contribuire alla loro realizzazione.
4.2 L’adesione è accolta dal Consiglio diocesano direttamente o tramite il consiglio parrocchiale o interparrocchiale, che ha l’onere di rendere consapevole il richiedente dell’impegno e dei doveri assunti.

4.3 L’adesione deve essere confermata annualmente da parte del socio e dell’Associazione.
4.4 Il Consiglio diocesano, in conformità alle direttive emesse dalla Presidenza Nazionale, annualmente stabilisce i termini e le modalità entro cui devono completarsi le operazioni di adesione.

4.5 Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio parrocchiale o interparrocchiale, o nei casi gravi di propria iniziativa, delibera l’esclusione del socio quando risultano meno le condizioni previste dalle norme di appartenenza all’Associazione. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.

Art.5 PARTECIPAZIONE

5.1 Partecipa all’Azione Cattolica chi responsabilmente interviene nei luoghi e nei momenti in cui si costruisce la vita associativa e contribuisce direttamente a determinare le scelte e i responsabili secondo quanto previsto nello Statuto e nel Progetto formativo nazionale.

5.2 La partecipazione può avvenire per un anno anche attraverso la formula “simpatizzanti” la quale tende a preparare l’adesione.
5.3 La partecipazione comporta l’obbligo, ad esclusione dei simpatizzanti, di corrispondere la quota annuale di tesseramento, la possibilità di abbonarsi alla stampa associativa nazionale e diocesana, alla quale ogni aderente può collaborare con contributi di riflessione, di esperienze e di critica a livello personale e di gruppo.

5.4 La partecipazione comporta l’impegno a ricoprire con continuità la carica che l’aderente ha accolto.

Art. 6 L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

6.1 Il diritto di voto è personale e può essere esercitato da ciascun socio regolarmente tesserato.
6.2 L’esercizio del diritto di voto non può essere delegato salvo per i casi stabiliti esplicitamente dal Consiglio diocesano.

6.3 Ad ogni aderente che abbia compiuto il 14° anno di età compete il diritto di voto.
6.4 Sono eleggibili i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Art. 7 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

7.1 Il socio ha il dovere di corrispondere annualmente la quota associativa prevista dall’Associazione Nazionale e la quota diocesana stabilita dal Consiglio Diocesano. I termini di corresponsione sono stabiliti dal Consiglio diocesano.
7.2 La partecipazione comporta inoltre l’opportunità di contribuire anche alle spese che la Associazione, ai vari livelli, ordinariamente sostiene per le proprie attività e particolarmente per la formazione dei responsabili.

7.3 Ogni aderente, associazione o gruppo, che partecipa alle spese di cui al precedente comma ha il diritto di conoscere il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Art. 8 ARTICOLAZIONE

8.1 L’Associazione diocesana si articola in:
a)- Associazioni Parrocchiali;
b)- Associazioni interparrocchiali;
c)- Gruppi Parrocchiali; Gruppi interparrocchiali. d)- Movimenti diocesani di A.C.

8.2 L’Associazione riunisce i giovani e gli adulti in due settori e i bambini e i ragazzi nell’Azione Cattolica dei Ragazzi.

Art. 9 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA

9.1 Sono organi dell’Associazione diocesana:
a)- L’Assemblea diocesana, costituita dai componenti la Presidenza e il Consiglio diocesano, dai componenti i Consigli parrocchiali o interparrocchiali, dai Responsabili dei gruppi parrocchiali, dai delegati delle Assemblee parrocchiali, dai due Segretari del Msac e dal Segretario del Mlac.; per quanto riguarda i Responsabili diocesani della FUCI, del MEIC e del MIEAC la loro partecipazione è regolata da quanto è stabilito dal Centro Nazionale.
Le Associazioni territoriali di base eleggono due delegati, oltre il Presidente parrocchiale, fino a cento aderenti, tre delegati, oltre il Presidente, oltre i cento aderenti. I delegati eletti rappresentano i Settori cui non appartiene il Presidente.

b)- Il Consiglio diocesano i cui membri, in numero di dodici, vengono eletti dall’Assemblea: quattro per ciascun settore e per l’articolazione ACR. Fanno parte del Consiglio i Segretari diocesani del Msac e del Mlac.
b.1- I consiglieri eletti possono cooptare tre consiglieri con diritto di voto.

b.2- Possono far parte del Consiglio diocesano, senza diritto di voto, aderenti impegnati in gruppi specifici di lavoro e una coppia di sposi;
c)- La Presidenza costituita dal Presidente diocesano, da quattro Vicepresidenti, due per ciascun settore, dal Responsabile diocesano dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, dal Segretario e dall’Amministratore;

d)- Il Presidente, nominato dall’Arcivescovo, su proposta del Consiglio.
9.2 Tutti i membri degli Organi diocesani e parrocchiali, eletti o nominati, durano in carica tre anni e possono essere rieletti o nominati per un ulteriore triennio.

Art. 10 ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA DIOCESANA

10.1 All’Assemblea diocesana, oltre ai membri di diritto, possono partecipare tutti i laici che nella diocesi aderiscono alla Azione Cattolica Italiana e abbiano compiuto il 14° anno di età. Anzi ogni aderente deve essere coinvolto sui problemi e sulle scelte che riguardano la vita associativa.

10.2- L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno su proposta del Presidente dal Consigli diocesano e in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio diocesano lo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10.3 L’Assemblea diocesana decide il programma annuale dell’Associazione in conformità alle direttive dell’Associazione nazionale e del Piano Pastorale dell’Arcivescovo.
10.4 Essa all’inizio di ogni mandato elegge i membri del Consiglio diocesano e i Rappresentanti diocesani all’Assemblea Nazionale. Sono eleggibili ai vari livelli tutti coloro che al momento in cui si svolge l’elezione risultano soci e abbiano maturato nell’Associazione un’adeguata esperienza. (cfr art. 19, comma 2 dello Statuto)

Art. 11 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIOCESANO

11.1 Il Consiglio diocesano è l’organo comunitario responsabile della vita associativa e di ogni attività:
– Convoca l’Assemblea e ne esegue le decisioni.
– promuove le associazioni parrocchiali e lo sviluppo di quelle esistenti, in modo primario formando i responsabili,

– delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
– determina la quota diocesana dell’adesione,
– delibera il Regolamento Diocesano per il funzionamento degli organi e la elezione dei rappresentanti
11.2 Il Consiglio elegge i quattro vice Presidenti, due per ciascun settore, il Responsabile e il Vice Responsabile dell’A.C.R. e, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e l’Amministratore nonché una coppia di sposi ed esperti per l’attuazione di determinati progetti.
11.3 Il Consiglio propone all’Arcivescovo una terna di nominativi per la scelta del Presidente.

Art. 12 ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA DIOCESANA

12.1 La Presidenza diocesana ha il compito di coordinare e promuovere l’attività di tutta l’Associazione,

– convoca il Consiglio e propone gli argomenti per le discussioni
– esegue le deliberazioni e svolge le funzioni che il Consiglio le affida;
– indice l’Assemblea di tutti gli aderenti o, per particolare motivi,
può convocare i Presidenti parrocchiali, interparrocchiali, e i Responsabili dei gruppi;
– vigila sull’attività dei Movimenti;
– incontra, almeno una volta l’anno, le associazioni e gruppi parrocchiali avendo cura di tenere sempre viva l’identità associativa.

Art.13 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DIOCESANO

13.1 Il Presidente Diocesano rappresenta l’unità dell’Associazione diocesana:
– presiede la Presidenza, il Consiglio e l’Assemblea diocesani;
– promuove e coordina l’attività di tutti gli Organi diocesani perché si sviluppi secondo lo spirito dell’Atto Normativo diocesano, dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione Nazionale;
– è il rappresentante legale dell’Associazione;
– gode dei poteri di ordinaria amministrazione; può con la sua sola firma rilasciare anche liberatorie e quietanze ad Enti Pubblici. In caso di
assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente più anziano;
– propone al Consiglio la nomina del Segretario e dell’Amministratore;
– riferisce, con cadenza periodica, direttamente o tramite il Sacerdote Assistente, all’Arcivescovo sulla vita e attività associativa;
– convoca la Presidenza;
– designa i rappresentanti dell’Associazione presso la Consulta laicale.

Art. 14 L’ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE

14.1 E’ il luogo ordinario di vita e di esperienza associativa.
14.2 L’Associazione parrocchiale si intende regolarmente costituita qualora sono presenti entrambi i Settori (adulti e giovani). I bambini e i ragazzi dell’A.C.R. si rendono presenti tramite i loro Educatori.
14.3 Qualora non sia presente uno dei due Settori si intende costituito il Gruppo Parrocchiale di Azione Cattolica.
14.4 E’ possibile il collegamento tra diversi Gruppi parrocchiali al fine della costituzione di Associazioni Interparrocchiali di Azione Cattolica.

art. 15 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE O INTERPARROCCHIALE

15.1 Sono organi dell’Associazione parrocchiale, interparrocchiale o del Gruppo parrocchiale di Azione Cattolica:
a)- L’Assemblea composta da tutti i soci, giovani e, adulti, appartenenti alla parrocchia o alle parrocchie, i ragazzi sono presenti tramite i loro educatori;

b)- Il Consiglio Parrocchiale, costituito dal Presidente, da almeno sei rappresentanti, due per ciascun settore, adulti e giovani, da due Educatori A.C.R., tutti eletti dall’Assemblea.
c)- Il Presidente che rappresenta l’Associazione Parrocchiale o interparrocchiale, nominato dal Vescovo su designazione dell’Assemblea parrocchiale o interparrocchiale

Art. 16 ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI PARROCCHIALI O INTERPARROCCHIALI

16.1 L’Assemblea parrocchiale o interparrocchiale
– discute e decide le linee fondamentali del programma dell’Associazione coordinandolo con il piano/i pastorale/i diocesano e parrocchiale;
– elegge il Consiglio all’inizio di ogni triennio.
16.2 Il Consiglio parrocchiale o interparrocchiale ha la responsabilità ordinaria della vita e della attività dell’Associazione sia di fronte all’Assemblea sia nei riguardi della/e Comunità parrocchiale/i, sia nei riguardi del Parroco/ci;
– studia e cura le iniziative a carattere spirituale, culturale e di identità associativa;
– trasmette al vescovo per la nomina, il nominativo del Presidente eletto dall’Assemblea parrocchiale;
– nomina gli Educatori dell’A.C.R. che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
– in collaborazione col parroco/i cura la catechesi dei propri aderenti;
– promuove e coordina l’attività dei settori, dell’articolazione A.C.R. e dei Gruppi;
– approva annualmente il rendiconto economico e finanziario. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal regolamento di Attuazione riferite all’associazione nazionale, e le norme del presente atto normative riferite all’associazione diocesana.
16.3 Il Presidente parrocchiale o interparrocchiale rappresenta l’Associazione e cura la piena collaborazione con il Parroco/i e la/e comunità parrocchiale/i.
– convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio;
– cura i rapporti con le altre associazioni o movimenti parrocchiali;
– riferisce al Parroco tutte le iniziative dell’Associazione diocesana.

Art. 17 ATTRIBUZIONE DEL RESPONSABILE DEL GRUPPO PARROCCHIALE

17.1 Qualora in Parrocchia è presente un solo settore le funzioni del Presidente sono assunte dal Responsabile del Settore designato dagli aderenti, nominato dalla Presidenza diocesana, sentito il Parroco.
17.2 Il Responsabile del Gruppo parrocchiale di Azione Cattolica ha la responsabilità formativa degli aderenti, e si impegna a completare, ove è possibile, l’Associazione. Può chiedere la collaborazione della Presidenza diocesana.

Art.18 I SACERDOTI ASSISTENTI

18.1 Il Sacerdote assistente partecipa alla vita dell’Associazione e delle sue articolazioni
18.2 A livello diocesano, il Sacerdote assistente, nominato dall’Arcivescovo, lo rappresenta in seno all’Associazione, contribuendo ad alimentarne la vita spirituale ed il senso apostolico e a promuoverne l’unità.

18.3 Il Sacerdote Assistente partecipa alle riunioni del Consiglio e della Presidenza fornendo pareri circa il modo di operare affinché l’Associazione in seno alla comunità cristiana sia sempre più aperta alla missione, all’annuncio, all’incontro.

18.4 Il Sacerdote Assistente può chiedere all’Arcivescovo la nomina, a livello diocesano, di altri sacerdoti per assicurare la presenza sacerdotale in ciascuna articolazione associativa. In tal caso viene costituito il Collegio Assistenti.
18.5 Il Parroco, o altro sacerdote da lui delegato, è il Sacerdote Assistente dell’Associazione parrocchiale, ne guida il cammino spirituale e comunitario, partecipa alla vita e all’attività degli aderenti, all’Assemblea e al Consiglio.

Art. 19: GESTIONE ECONOMICA

20. L’amministratore diocesano, su mandato della Presidenza diocesana, cura la gestione economica dell’Associazione. È coadiuvato da un Comitato per gli affari economici, con funzione consultiva, composto da tre aderenti competenti in materia economica, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente.

Non possono far parte del Comitato i consiglieri eletti. Art. 20 RINVIO

20.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente atto normativo si rinvia allo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana e al suo Regolamento.
20.2 In caso di contrasto tra le norme prevale quella prevista dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.